Art. 48.
(Funzioni delle province).

      1. Le province esercitano e coordinano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi localizzati sul territorio e rispondenti a interessi sovracomunali.
      2. Spettano in particolare alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale nei seguenti settori:

          a) difesa del suolo;

          b) tutela e valorizzazione dell'ambiente e tutela dagli inquinamenti;

          c) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

          d) smaltimento dei rifiuti;

          e) caccia e pesca;

          f) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

          g) servizio di protezione civile;

          h) infrastrutture viarie;

          i) trasporti pubblici locali;

          l) diritto allo studio ed edilizia scolastica;

 

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          m) istruzione secondaria superiore;

          n) formazione professionale;

          o) sanità e assistenza sociale;

          p) orientamento all'istruzione e al lavoro;

          q) valorizzazione dei beni culturali e promozione delle attività culturali;

          r) valorizzazione delle minoranze linguistiche;

          s) promozione e valorizzazione delle risorse turistiche;

          t) artigianato;

          u) agricoltura e foreste;

          v) montagna;

          z) assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

          aa) ogni altra materia attribuita dalle leggi dello Stato o della regione.

      3. Le province inoltre realizzano opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, sociale, culturale e sportivo ed esercitano altresì funzioni di:

          a) raccolta e coordinamento delle proposte degli enti locali ai fini della programmazione economica, sociale, territoriale e ambientale della regione;

          b) definizione e attuazione di propri programmi pluriennali di sviluppo, di carattere sia generale che settoriale;

          c) definizione di piani territoriali di coordinamento sia generali che settoriali.