1. Le province esercitano e coordinano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi localizzati sul territorio e rispondenti a interessi sovracomunali.
2. Spettano in particolare alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo;
b) tutela e valorizzazione dell'ambiente e tutela dagli inquinamenti;
c) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
d) smaltimento dei rifiuti;
e) caccia e pesca;
f) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
g) servizio di protezione civile;
h) infrastrutture viarie;
i) trasporti pubblici locali;
l) diritto allo studio ed edilizia scolastica;
m) istruzione secondaria superiore;
n) formazione professionale;
o) sanità e assistenza sociale;
p) orientamento all'istruzione e al lavoro;
q) valorizzazione dei beni culturali e promozione delle attività culturali;
r) valorizzazione delle minoranze linguistiche;
s) promozione e valorizzazione delle risorse turistiche;
t) artigianato;
u) agricoltura e foreste;
v) montagna;
z) assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
aa) ogni altra materia attribuita dalle leggi dello Stato o della regione.
3. Le province inoltre realizzano opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, sociale, culturale e sportivo ed esercitano altresì funzioni di:
a) raccolta e coordinamento delle proposte degli enti locali ai fini della programmazione economica, sociale, territoriale e ambientale della regione;
b) definizione e attuazione di propri programmi pluriennali di sviluppo, di carattere sia generale che settoriale;
c) definizione di piani territoriali di coordinamento sia generali che settoriali.